Il mutuo si può sospendere
In caso di difficoltà economiche, disabilità o perdita del lavoro, si può chiedere alla banca di ritardare il pagamento delle rate. Ecco chi può richiedere la sospensione e che cosa occorre
Di Manuela Fiorini
In sei anni, dal novembre 2010 al dicembre 2016, sono 37.312 le famiglie italiane che hanno potuto sospendere le rate del mutuo in seguito a sopraggiunte difficoltà economiche. L’operazione è stata possibile grazie all’istituzione del Fondo di Solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa, istituito grazie all’accordo tra il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) e ABI (Associazione Bancaria Italiana) consente a coloro che hanno acceso un mutuo per acquistare la prima casa di presentare alla banca che lo ha erogato domanda di sospensione dell’intera rata fino a un massimo di due volte per complessivi 18 mesi. Vediamo, allora, quali sono le condizioni.
Prima di tutto, per ottenere la sospensione, è necessario che nei tre anni precedenti alla richiesta si sia verificato uno dei seguenti casi: perdita del posto di lavoro, handicap grave o condizione di non autosufficienza, morte di uno degli intestatari del mutuo. In questo ultimo caso, la domanda di sospensione può essere avanzata dal cointestatario o dall’erede subentrato all’intestazione del mutuo.
Inoltre, sono necessari anche alcuni requisiti. Prima di tutto il reddito ISEE non deve essere superiore a 30 mila euro. L’importo del mutuo, che deve essere stato richiesto per l’acquisto di un immobile non di lusso, adibito ad abitazione principale, non deve essere superiore a 250 mila euro. Il mutuo, poi, deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della richiesta di sospensione. Al momento di presentare la domanda, poi, il titolare deve essere in regola con il pagamento delle rate e comunque, se in ritardo, questo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
La domanda di sospensione deve essere inoltrata alla banca che ha erogato il mutuo allegando un documento di identità e l’attestazione ISEE. Inoltre è necessario allegare un documento che attesti la perdita del posto di lavoro: la lettera di licenziamento o le dimissioni per giusta causa in caso di contratto a tempo indeterminato, o, in caso di contratto a tempo determinato, copia del contratto stesso ed eventuali comunicazioni che attestano l’interruzione del rapporto. In caso di non autosufficienza o handicap grave, invece, dovrà essere presentato un certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL.
Il 31 marzo 2015 è stata introdotta un’ulteriore novità. Grazie all’accordo tra ABI e alcune associazioni di consumatori è possibile anche richiedere la sospensione della sola quota capitale del credito alle famiglie, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015. Ciò significa che, entro il 31 dicembre 2017, possono chiedere la sospensione della quota capitale per 12 mesi chi ha un finanziamento al consumo di durata superiore a 24 mesi. Nei due anni precedenti deve essersi verificata una delle seguenti condizioni: perdita del lavoro, handicap grave o condizione di non autosufficienza, morte, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.