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Condominio, si può fare?

Postato da alex on 25/11/2016
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 La convivenza in condominio diventa sempre più difficile. Lo dimostrano le quasi 500 mila cause civili che coinvolgono gli italiani contro i loro vicini. Per evitare le liti, spesso per motivi banali, ecco allora che cosa si può e non si può fare. 

Di Manuela Fiorini

Gli italiani e i loro vicini sembrano proprio non andare d’accordo. I numeri parlano di quasi 500 mila cause civili intentate tra vicini di casa. Per cercare di evitare le liti condominiali, ecco allora che cosa c’è da sapere su che cosa si può o non si può fare.

In linea generale, si può consultare il regolamento condominiale, un atto che stabilisce le regole relative all’uso delle cose comuni, dell’amministrazione, all’interno delle singole unità immobiliari e agli obblighi di ciascun condomino. Per gli affittuari ci sono poi degli obblighi contrattuali, che è bene valutare attentamente prima di firmare il contratto di affitto. Ci sono poi alcuni principi sanciti dal Codice Civile, per esempio sul decoro paesaggistico, sulla detenzione di animali e sull’uso degli spazi comuni che valgono al di là del regolamento condominiale.

Cani e gatti: la nuova legge 220/12 che modifica l’Art 1138 del Codice Civile, al comma 4 stabilisce che “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Quindi Fido e Micio possono stare liberamente in appartamento e usufruire dell’ascensore. Per quanto riguarda invece la loro presenza negli spazi comuni come androni, cortili o giardini, occorre verificare il regolamento condominiale e avere l’accortezza di pulire se sporcano.

L’installazione del condizionatore: un possibile problema può essere rappresentato dal motore, che in linea di massima può essere posizionato in balcone o all’esterno dell’edificio, ma solo se non disturba l’equilibrio estetico complessivo o i vicini, per esempio per il rumore molesto o perdite di acqua dovute alla condensa.

Oggetti sul pianerottolo: l’eventuale collocazione di piante, portaombrelli, elementi decorativi deve avvenire in modo da non ostacolare il passaggio. Di norma, il regolamento condominiale si esprime a riguardo.

Odori dalle cucine: fritti, cibi speziati, ma anche cavoli e pesce bollito possono “invadere” con il loro odore androni, scale e appartamenti dei vicini a qualsiasi ora. C’è un limite? Sì. L’Art 844 del Codice Civile prevede un limite alle emissioni di odori che superano la tollerabilità. Più difficile sarà dimostrare il superamento di tale limite, per il quale sarà necessario l’intervento di personale esperto per effettuare una perizia accurata.

Biciclette e scooter in cortile: Se il regolamento di condominio non prevede un divieto specifico, parcheggiare un mezzo a due ruote è un uso compatibile con la destinazione dello spazio comune. A meno che non intralci il passaggio o impedisca agli altri condomini di fare la stessa cosa.

Stendere i panni in balcone o in cortile: Stendere il bucato in balcone ha un carattere saltuario che non deturpa il decoro del fabbricato. Vige anche qui il buon senso. Si deve per esempio evitare che il bucato sgoccioli sul balcone di chi abita ai piani inferiori. Per quanto riguarda il cortile, invece, occorre verificare che ci sia uno spazio adibito a stenditoio, di cui tutti possono usufruire. In caso contrario qualcuno potrebbe avere qualcosa da obiettare, soprattutto se panni e stenditoio impediscono il passaggio o il parcheggio dell’auto.

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